CONDIZIONI GENERALI PER TUTTI I CONTRATTI DI VENDITA DI RICAMBI DI SCM GROUP S.P.A.

Art. 1. – Ambito di applicazione delle Condizioni generali. Conclusione ed entrata in vigore del Contratto. Oggetto della fornitura.

1.1. Le presenti Condizioni generali di vendita di ricambi (le “Condizioni”) costituiscono parte integrante di ogni futuro contratto concluso in forma cartacea, telematica o telefonica (il “Contratto”) avente ad oggetto la fornitura da parte di SCM Group S.p.A. (il “Venditore”) dei ricambi indicati dalla relativa conferma d’ordine del Venditore (la “Conferma d’Ordine”) nei confronti di qualsiasi impresa acquirente (il “Compratore). Resta in ogni caso inteso che il Venditore assumerà obbligazioni di vendita nei confronti del Compratore unicamente per mezzo della Conferma d’Ordine, con espressa esclusione di ogni altra eventuale precedente comunicazione dal Venditore al Compratore (comprese, in via meramente esemplificativa, eventuali precedenti offerte da parte del Venditore, anche effettuate per mezzo del proprio sito internet); inoltre, in caso di difformità tra le presenti Condizioni e le condizioni particolari di ciascun Contratto (come risultanti dalla relativa Conferma d’Ordine del Venditore), queste ultime prevarranno. Le presenti Condizioni rimarranno in vigore a tempo indeterminato e si applicheranno ad ogni futuro Contratto tra le parti, esclusa in ogni caso l’applicabilità sia delle condizioni generali di contratto del Compratore, sia di ogni altra clausola o condizione - contenuta in qualsiasi richiesta od ordine del Compratore - che sia in contrasto con le presenti Condizioni. È fatto salvo quanto previsto al successivo art. 1.3.

1.2. Il Contratto vincola le parti dal momento in cui entrambe lo hanno accettato. Le parti riconoscono e danno atto che il Contratto potrà essere concluso tra le medesime in forma scritta, in via telematica o in via telefonica, ad esempio, ma in via non limitativa, sulla base di ordini effettuati dal Compratore direttamente sul sito internet del Venditore previa registrazione e accesso autenticato del Compratore, la cui procedura comporta l’esplicita accettazione delle presenti Condizioni. Resta inteso che, nelle ipotesi di ordini effettuati tramite internet, la volontà contrattuale del Compratore, ed in generale l’approvazione – anche specifica – da parte del medesimo delle clausole del Contratto e delle Condizioni, saranno validamente espressi mediante il semplice completamento – ad esempio per mezzo dell’utilizzo del c.d. “point and click”, o di sistemi analoghi o equivalenti– dei campi predefiniti ai fini dell’effettuazione dell’ordine sul sito del Venditore. In tal caso, con riguardo alla natura e alla data dell’ordine e dell’accettazione delle Condizioni faranno fede i sistemi di registrazione automatica o forms contrattuali usati nel sito internet del Venditore. A tal fine, il Compratore dichiara sin d’ora che il semplice completamento dei relativi campi predefiniti sul sito del Venditore (ad esempio per mezzo dell’utilizzo del c.d. “point and click”, o di sistemi analoghi o equivalenti) varrà ad obbligare validamente il Compratore anche in relazione al requisito dell’approvazione espressa e/o doppia sottoscrizione di determinate clausole, ove richiesta dalla legge applicabile. Con riguardo all’utilizzo di sistemi di completamento di campi predefiniti sul sito del Venditore, come a titolo esemplificativo nel caso di utilizzo del c.d. “point and click”, o di sistemi analoghi o equivalenti, il Compratore riconosce e dichiara irrevocabilmente – anche alla luce di quanto previsto dal successivo articolo 6.1 in materia di codici personalizzati e poteri degli utilizzatori dei medesimi per conto del Compratore – che l’approvazione di clausole delle presenti Condizioni potrà essere validamente espressa mediante i suddetti sistemi, con rinuncia irrevocabile da parte del Compratore ad ogni eccezione in merito a tale questione. È fatto salvo, inoltre, quanto previsto al successivo articolo 6. Nel caso in cui il Contratto non sia stato concluso in via telematica e le Condizioni non siano state preventivamente accettate telematicamente ai sensi del presente articolo 1.2, il Venditore si riserva (i) di dare esecuzione al Contratto previa consegna da parte del Compratore di copia cartacea delle presenti Condizioni debitamente controfirmate per accettazione dal Compratore stesso, o (ii) di far valere il diritto di considerare accettate per fatti concludenti le presenti Condizioni a seguito di qualunque atto di esecuzione del Contratto da parte del Compratore, inclusa, in via esemplificativa e non limitativa, la presa in consegna dei beni oggetto del Contratto stesso.

1.3. Le parti riconoscono e danno atto che le presenti Condizioni rimarranno in vigore tra di esse anche in caso di successiva sottoscrizione in via telematica di nuove condizioni generali di vendita, fatto salvo quanto qui di seguito previsto. In particolare, l’applicazione delle presenti Condizioni tra le parti dovrà intendersi cessata unicamente nell’eventualità in cui il Venditore invii una comunicazione di recesso al Compratore in cui si indichi espressamente il testo delle nuove condizioni che si dovrà applicare tra le parti in sostituzione delle presenti Condizioni.

1.4. Il recesso di cui all’art. 1.3, dovrà essere dato dal Venditore in conformità a quanto previsto al successivo art. 7.3 e con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni; a tale riguardo, le parti dichiarano altresì che il Venditore avrà la facoltà di limitare l’efficacia del recesso anche solo ad alcune clausole delle presenti Condizioni, facendo salva l’applicazione delle altre.

1.5. Fermi restando gli obblighi di garanzia del Venditore di cui al successivo articolo 4, resta comunque inteso che ciascun Contratto avrà ad oggetto esclusivamente quanto espressamente e specificamente in esso indicato, con esclusione di ogni altro bene o servizio.

 

Art. 2. – Prezzi. Pagamenti. Contestazioni.

2.1. I prezzi pattuiti si intendono per consegna Ex Works stabilimento del Venditore (Incoterms 2020) salva diversa indicazione scritta da parte del Venditore, nonché fissi ed invariabili da parte del Venditore.

2.2. I pagamenti dovuti dal Compratore dovranno essere effettuati presso la sede del Venditore, restando inteso che tali pagamenti si intenderanno ivi effettuati solamente quando accreditati in via definitiva sul conto corrente del Venditore presso la banca da esso designata. Non si accettano pagamenti fatti a terze persone, se non espressamente autorizzati per iscritto dal Venditore.

2.3. Il ritardo ingiustificato dei pagamenti alle loro scadenze contrattuali attribuisce al Venditore la facoltà - a propria discrezione e senza pregiudizio per ogni altro diritto spettante al Venditore per il mancato pagamento alle scadenze convenute - di addebitare gli interessi passivi per ritardato pagamento, a un tasso pari all’EURIBOR a sei mesi calcolato alla data di scadenza originaria o prorogata del credito, o alla diversa data dalla quale i suddetti interessi vengano addebitati, e maggiorato di uno spread di 7 punti percentuali.

2.4. Qualunque contestazione in merito all'esecuzione del Contratto o di altro rapporto contrattuale con il Venditore non dà diritto al Compratore di sospendere o di ritardare i pagamenti. Resta inteso che, in caso di pagamento dilazionato, il mancato pagamento nei termini stabiliti anche di una sola rata comporta la facoltà del Venditore di dichiarare il Compratore decaduto dal beneficio del termine e di esigere il pagamento immediato, in tutto o in parte, del credito residuo.

2.5. Il Venditore ha la facoltà di sospendere e/o di risolvere il Contratto, a semplice richiesta del Venditore e con effetto immediato: a) qualora il Compratore non adempia regolarmente ai propri obblighi di pagamento del prezzo, nonché b) qualora il Compratore sia sottoposto ad una procedura di carattere concorsuale, ovvero mutino sostanzialmente le sue condizioni patrimoniali in modo da porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione.

2.6. In caso di grave inadempimento da parte del Compratore delle obbligazioni stabilite a suo carico dal Contratto, il Venditore ha diritto, in aggiunta alle altre facoltà spettantigli a norma del Contratto, di ritenere come penale le somme pagate dal Compratore a titolo di anticipo, espressamente rimanendo salva, in ogni caso, la risarcibilità del danno ulteriore.

 

Art. 3. – Termini di consegna. Consegna e imballo. Trasporto.

3.1. La consegna dei ricambi ha luogo secondo il programma di spedizioni specificamente concordato tra le parti, come indicato dalla relativa Conferma d’Ordine. Nel caso di contratti internazionali, il riferimento nel Contratto a termini commerciali come, esemplificativamente, “Ex Works”, “FOB”, “CIF”, s’intende fatto agli “Incoterms” della Camera di Commercio Internazionale, nel testo vigente al tempo della conclusione del Contratto stesso.

3.2. I termini di consegna sono, in ogni caso, soggetti alla condizione che l’adempimento dei propri obblighi da parte del Venditore risulti possibile secondo un criterio di ragionevolezza pratica ed economica e che il predetto adempimento non sia ostacolato o impedito da eventi derivanti da circostanze al di fuori del controllo del Venditore medesimo quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, restrizioni da Covid-19, carenze di personale dovute agli effetti del Covid-19, carenza di materie prime, attrezzature, combustibile, energia, componenti, o servizi di terzi (inclusi trasporti) come attualmente si verifica nel commercio internazionale.

3.3. Resta inteso che ogni rischio passa a carico del Compra­tore in conformità al termine di consegna convenuto (restando convenuto che, ove si applichino gli Incoterms, si farà riferimento a quanto ivi previsto, mentre negli altri casi tutti i rischi relativi alla merce venduta passeranno al Compratore al momento della spedizione, ove non diversamente ed espressamente pattuito per iscritto). I ricambi oggetto di ordine da parte del Compratore sono conse­gnati dal Venditore al Compratore muniti di imballo, ove previsto dal Contratto od ove ritenuto opportuno dal Venditore a propria discrezione al fine di preservare l’integrità della merce. Resta comunque inteso che non potrà essere imputata al Venditore la mancanza di un adeguato imballaggio, in mancanza di specifiche pattuizioni contenute nel Contratto. Si conviene inoltre che le spese di qualunque imballaggio saranno sempre ad esclusivo carico del Compratore. Non si accettano imballaggi di ritorno.

3.4. Nel caso di mancata specifica pattuizione, la consegna avviene Ex Works stabilimento del Venditore (Incoterms 2020). Il Compratore dovrà provvedere all’assicurazione delle merci durante le fasi di carico, trasporto e scarico, esclusa ogni responsabilità del Venditore al riguardo, ove non diversamente pattuito o non diversamente previsto dall’Incoterm eventualmente applicabile. In mancanza di esplicite pattuizioni contrattuali o di indicazioni al riguardo contenute nell’Incoterm eventualmente applicabile, il Venditore avrà diritto di far eseguire il trasporto della merce con il mezzo che riterrà più conveniente, con spese a carico del Compratore.

3.5. Qualora, al momento in cui il Venditore si appresti ad organizzare o a eseguire le spedizioni, risultino variazioni dei costi di trasporto eventualmente previsti a carico di quest’ultimo, per un valore pari o superiore a +/- 20% rispetto all’ammontare dei costi stessi applicabile alla data di sottoscrizione del Contratto, le parti procederanno ad un corrispondente adeguamento del relativo importo. La parte avente diritto a tale adeguamento avrà la facoltà di sospendere l’esecuzione del Contratto, senza oneri a carico, in caso di rifiuto dell’altra parte a corrispondere tale adeguamento, fatto salvo in ogni caso il diritto al recupero del relativo credito (nonché il diritto di recedere dal Contratto ai sensi del successivo art. 7.2).

 

Art. 4. – Periodo di garanzia.

4.1. In relazione ad eventuali difettosità della fornitura si applica, con decorrenza dalla data di consegna, unicamente una garanzia per vizi meccanici ed elettrici dei ricambi avente una durata di 12 (dodici) mesi dalla consegna. Resta inteso che l’eventuale sostituzione o riparazione dei ricambi, in tutto o in parte, non comporterà alcuna estensione del termine di garanzia originario.

4.2. La garanzia consiste, a scelta del Venditore, nella riparazione o sostituzione, a cura e spese del Venditore, delle parti strutturali e delle altre componenti dei ricambi che risultino rotte o difettose, per vizi di origine. Nel caso di mancata specifica pattuizione, la resa dei pezzi consegnati in sostituzione sarà DAP (Incoterms 2020).

4.3. Il Venditore provvederà alla sostituzione ovvero alla riparazione delle parti difettose nel più breve tempo possibile, da stabilire volta per volta. Il Venditore ha facoltà di richiedere al Compratore la restitu­zione dei pezzi difettosi sostituiti. In tale ipotesi, ove il Compratore ometta di consegnare al Venditore con resa Ex Works presso lo stabilimento del Compratore (Incoterms 2020), i pezzi sostituiti oggetto di tale richiesta, unitamente a tutti i documenti richiesti dal Venditore ed in generale con tutti i documenti necessari ai fini della spedizione dei beni presso la sede italiana o di altro Paese indicata dal Venditore (inclusi, in via esemplificativa ma non limitativa, note di consegna, fatture pro-forma, copia dell’autorizzazione al rientro e altri documenti di trasporto), entro 60 giorni dalla ricezione da parte del Compratore dei pezzi sostitutivi, la richiesta di intervento in garanzia potrà essere validamente considerata annullata e il Venditore avrà diritto di fatturare al Compratore i pezzi sostitutivi al prezzo di listino di volta in volta applicabile al Compratore. Quest’ultimo sarà tenuto a pagare a vista fattura il relativo prezzo. Le spese di rientro saranno a carico del Venditore, secondo accordi operativi che saranno presi di volta in volta.

4.4. La garanzia si riferisce alle singole parti strutturali ed altre componenti dei ricambi, ma non si estende alle parti di normale usura.

4.5. La garanzia perde comunque ogni efficacia quando (i) sui ricambi siano state apportate modifiche senza il consenso del Venditore manifestato in forma scritta, (ii) i ricambi richiesti dal Compratore risultino non idonei a far parte della macchina sulla quale il Compratore li ha montati ovvero non funzionali all’uso proprio della macchina; oppure (iii) la rottura del pezzo di ricambio dipenda dalle altre parti della macchina sulla quale il ricambio sia stato montato.

4.6. Dalla presente garanzia sono esclusi tutti gli ulteriori danni, ivi compresi quelli derivanti dalla mancata o ridotta produzione, nonché quelli indiretti e consequenziali, e la risoluzione del Contratto.

4.7. Nessuna responsabilità può essere attribuita al Venditore per danni di qualsiasi tipo che dovessero derivare dall’uso improprio, dalla cattiva manutenzione e/o da comportamenti difformi da quanto previsto nelle istruzioni per la manutenzione ed uso.

4.8. La garanzia è subordinata, a pena di decadenza, alla denunzia del vizio o della mancanza di qualità, comunicata per iscritto dal Compratore al Venditore, entro 8 giorni dal momento in cui il Compratore ne ha fatto la scoperta, nonché all’espressa richiesta, sempre comunicata in forma scritta, al Venditore di effettuare un intervento in garanzia.

4.9. La presente garanzia esclude l’applicazione di ogni altro rimedio a favore del Compratore (inclusa in via non limitativa ogni altra garanzia, legale o pattizia).

 

Art. 5. – Penalità eventualmente a carico del Venditore.

5.1. Resta inteso che, in caso di inadempimenti delle obbligazioni del Venditore derivanti dalle presenti Condizioni e/o dal Contratto, la responsabilità del Venditore non potrà eccedere un importo complessivo pari al 3% del prezzo contrattuale, fatta eccezione per l’eventuale violazione delle obbligazioni di cui all’articolo 4 in materia di garanzia, per le quali la responsabilità del Venditore avrà come limite massimo il valore delle parti strutturali e/o altre componenti rotte o difettose per le quali il Venditore non abbia adempiuto alle proprie obbligazioni di garanzia; ove poi le parti o componenti in questione non siano scindibili dall’intero ricambio al quale appartengono –rendendolo inutilizzabile – il valore di riferimento sarà quello del ricambio stesso. Tale importo determina in via preventiva il risarcimento massimo dovuto, sempre che il Compratore dimostri compiutamente di aver subito danni per effetto di tali inadempimenti e che questi non siano di scarsa importanza, ed esaurisce compiutamente la responsabilità del Venditore (con espressa esclusione di ogni altro rimedio e della risarcibilità di qualsiasi danno ulteriore), rimanendo comunque esclusa la responsabilità del medesimo per danni da mancata o ridotta produzione, nonché per danni indiretti e consequenziali.

 

Art. 6. – Obbligazioni del Compratore

6.1. Al fine di consentire al Compratore di procedere all’effettuazione di ordini tramite internet o comunque di avere accesso a determinate sezioni del sito internet del Venditore, il Venditore potrà rilasciare al Compratore una serie di codici identificativi personalizzati (qui di seguito indicati come i “Codici identificativi”, quali ad esempio, ma in via non limitativa, username e password) che dovranno essere di volta in volta inseriti dal Compratore negli appositi campi predefiniti sul sito internet del Venditore. Il Venditore avrà la facoltà di subordinare l’utilizzo dei suddetti Codici identificativi al rispetto da parte del Compratore di norme e prassi di sicurezza discrezionalmente indicate dal Venditore, con facoltà da parte di questi di aggiornare o modificare le relative prescrizioni. Resta naturalmente inteso che il Venditore non rilascerà ad altri soggetti codici identificativi identici ai Codici identificativi; resta altresì inteso che il Venditore avrà in ogni momento la facoltà di sostituire o disabilitare i Codici identificativi a proprio insindacabile giudizio, senza che da ciò possa derivare qualsiasi responsabilità nei confronti del Compratore. Il Compratore dichiara e garantisce, anche con riferimento al proprio personale di volta in volta impiegato, che con riguardo ai suddetti Codici identificativi sarà osservata la più assoluta riservatezza (ed in ogni caso una riservatezza non inferiore a quella utilizzata per le informazioni di natura segreta della propria azienda) e che i medesimi Codici saranno divulgati unicamente ai dirigenti e/o dipendenti del Compratore che debbano avere accesso al sito internet del Venditore affinché il Compratore sia in grado di effettuare ordini al Venditore; resta naturalmente inteso che il Compratore dovrà tenere tempestivamente aggiornato il Venditore nel caso di cessazione della collaborazione tra il Compratore ed uno o più dei propri dirigenti e/o dipendenti a conoscenza dei Codici. In ragione di quanto precede, il Compratore dichiara ed accetta sin d’ora che qualunque ordine effettuato tramite internet per mezzo dell’utilizzo dei Codici identificativi si intenderà effettuato da funzionari del Compratore muniti di tutti i necessari poteri ai fini della valida effettuazione dell’ordine stesso per conto del Compratore, che si impegna pertanto a darvi esecuzione rinunciando irrevocabilmente ad ogni futura eccezione con riguardo all’effettiva esistenza o meno di detti poteri.

6.2. Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 6.1, il Compratore è in ogni caso tenuto ad osservare la più assoluta riservatezza ed a non fare uso alcuno, anche successivamente al termine del Contratto, di tutte le informazioni di carattere tecnico o commerciale (quali, in via meramente esempli­ficativa, disegni, prospet­ti, documentazioni, formule, cataloghi, manuali d’uso, Frequently asked questions, codici-prodotto, listini prezzi e corri­spondenza; di seguito, le “Informazioni”) ricevu­te dal Venditore o comunque appre­se in esecu­zione del Contratto o durante l’effettuazione di ordini tramite internet e/o l’accesso – mediante i Codici identificativi – a sezioni del sito internet del Venditore consultabili solamente mediante tali Codici. La comunicazione dal Compratore a terzi di una (o più) Informazioni può avvenire esclusivamente in presenza di un preven­tivo consen­so del Venditore, che sia manifestato di volta in volta nelle forme del successivo articolo 7.3.
In ogni caso, il Compratore si impegna a considerare le Informazioni presenti sul sito del Venditore, così come le eventuali indicazioni relative alla disponibilità/indisponibilità (sia temporanea che definitiva) dei pezzi di ricambio, come meramente indicative, riconoscendo, pertanto, che nessuna responsabilità in relazione ad eventuali carenze o imprecisioni delle suddette Informazioni/indicazioni potrà essere imputata al Venditore.

6.3. Resta inteso che l’accesso alle Informazioni non farà sorgere in capo al Compratore alcun diritto sulle medesime, rimanendo pertanto escluso ogni trasferimento di diritti sulle Informazioni a titolo di licenza o ad altro titolo, se non diversamente concordato di volta in volta per iscritto con il Venditore.

6.4. In considerazione di quanto previsto ai precedenti artt. 6.2 e 6.3, il Compratore si impegna a non duplicare, divulgare o utilizzare le Informazioni, in nessuna forma, al fine di svolgere o far svolgere attività in concorrenza – anche potenziale – con quelle del Venditore (anche successivamente al termine dei propri rapporti contrattuali con il Venditore) in via diretta o indiretta, in proprio, tramite e/o per conto di terzi; a tale riguardo, il Compratore riconosce e dichiara sin d’ora di essere a conoscenza del fatto che la violazione di quanto previsto al presente art. 6.4 integra gli estremi di una condotta sanzionabile penalmente.

6.5. Il Compratore fornirà tempestivamente al Venditore tutte le informazioni che quest’ultimo possa richiedere in funzione dell’adempimento a obblighi di legge relativi alla fornitura dei ricambi (ad esempio, in via non limitativa, con riferimento alla cosiddetta normativa sul “dual use”, cioè su quei beni suscettibili di applicazione sia in ambito civile, sia in ambito militare).

6.6. Tutto quanto previsto ed indicato nel presente articolo 6 il Compratore dichiara e garantisce anche con riferimento al proprio personale di volta in volta impiegato, nonché con riferimento ai soci.

6.7. Il Compratore si impegna sin d’ora a manlevare ed a tenere indenne il Venditore con riferimento a tutti i danni subiti dal Venditore in conseguenza della violazione delle disposizioni di cui al presente articolo 6.

 

Art. 7. – Miscellanea (Forza maggiore. Eventi che alterino l’equilibrio economico del Contratto. Comunicazioni. Imposte e tasse. Divieto di cessione del Contratto. Cessione dei crediti. Forma scritta)

7.1. Per forza maggiore si intende ogni atto od evento imprevedibile, indipendente dalla volontà delle parti contrattuali, al di fuori del loro controllo ed a cui non è possibile porre tempestivamente rimedio (quali, in via meramente esemplificativa, guerra anche non dichiarata, embargo, tumulto, sommossa, incendio, sabotaggio, calamità naturali, epidemie – inclusa in via esemplificativa e non limitativa – l’epidemia da coronavirus Covid-19 –, provvedimenti di autorità governative, scioperi indetti da sindacati di categoria, impossibilità di ottenere rifornimenti di materie prime, di attrezzature, di combustibile, d’energia, di componenti, di prestazioni di lavoro o di trasporto). Al verificarsi di un evento di forza maggiore gli obblighi delle parti che non possano essere adempiuti per tale causa sono automaticamente prorogati, senza penalità a carico, per un periodo corrispondente alla durata dello stato di forza maggiore; quanto precede, ad eccezione dell’obbligo del Compratore di corrispondere le somme dovute a titolo di pagamento del prezzo, per il quale restano in ogni caso ferme le scadenze precedentemente pattuite. Con riguardo specificamente all’epidemia da coronavirus Covid-19, qualora il Contratto venga sottoscritto quando detta epidemia stia già determinando dei ritardi in via generale nell’attività di impresa di una delle parti e/o una sospensione in tutto o in parte di tali attività (o sia prevedibile che li determini), si applicherà comunque la disciplina prevista dal presente art. 7.1, convenendosi sin d’ora di trattare in ogni caso come forza maggiore la suddetta situazione, benché non imprevedibile e non sopravvenuta rispetto al momento della stipulazione del Contratto.

7.2. Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 7.1, se – per eventi sopravvenuti rispetto al momento della conclusione del Contratto – l’equilibrio delle reciproche prestazioni contemplato dal Contratto venga a modificarsi sostanzialmente, rendendo così eccessivamente onerosa la prestazione di una delle due parti, quest’ultima può richiedere di riequilibrare le reciproche prestazioni. Resta in ogni caso convenuto che la perdita o l’incremento di valore di una valuta nazionale rispetto a una o più valute, oppure, la sostituzione della medesima con altra valuta (ad esempio, a seguito dell’introduzione dell’Euro o dell’uscita dall’Euro), come pure incrementi nel costo dell’energia per il funzionamento di impianti industriali e/o innovazioni tecnologiche non potranno in nessun modo essere fatti valere dal Compratore ai sensi del presente art. 7.2. In caso di disaccordo tra le parti, risulta esperibile in via esclusiva, la procedura di cui al successivo art. 8. Nell’ipotesi in cui uno degli eventi sopraindicati nel presente art. 7.2 riguardi aumenti dei prezzi delle materie prime e/o della componentistica e/o della logistica e/o dei trasporti necessari per l’esecuzione della fornitura da parte del Venditore, quest’ultimo avrà la facoltà di comunicare la circostanza al Compratore, chiedendo la rinegoziazione delle relative condizioni contrattuali secondo un criterio di ragionevolezza (sempre che il Venditore non preferisca avvalersi della clausola di adeguamento di cui al precedente art. 3.5). Tale richiesta dovrà essere eseguita a pena di decadenza prima della consegna dei ricambi e, ove le parti entro 30 (trenta) giorni dalla suddetta richiesta non trovino un accordo, il Venditore potrà recedere dal Contratto senza oneri a carico, ma con l’obbligo di restituire al Compratore tutte le somme da quest’ultimo pagate, fino a tale momento, a titolo di prezzo.

7.3. Tutte le comunicazioni relative al Contratto devono essere effettuate a pena di inefficacia in forma scritta (per tale intendendosi anche la posta elettronica, il telefax o l'utilizzo di sistemi di registrazione automatica o forms contrattuali contenuti nel sito internet del Venditore e predisposti a tale scopo).

7.4. Tutte le imposte, tasse, tributi ed oneri, anche amministrativi, della stessa natura presenti e futuri (ivi compresa, in via esemplificativa la tassa di registrazione del Contratto) sono a carico del Compratore stesso, il quale deve inoltre provvedere, ove necessario, a versare, senza rivalsa, al Venditore le somme relative. Il Compratore sarà responsabile per l'ottenimento delle autorizzazioni che siano necessarie, secondo le normative valutarie del proprio Paese, per il regolare adempimento di quanto previsto dal Contratto con riguardo alle condizioni di pagamento.
Resta inteso che l'efficacia del Contratto non rimane sospesa in relazione a quanto precede.

7.5. Il Contratto non potrà essere ceduto, se non con il consenso scritto dell'altra parte. Resta comunque salva la facoltà del Venditore di cedere in tutto o in parte a terzi il proprio credito in relazione al pagamento delle somme dovute dal Compratore a norma del Contratto, senza alcuna necessità di consenso da parte del Compratore. Ove la cessione avvenga con la clausola pro-soluto, il Compratore rinunzia sin d'ora a compensare il debito promanante dalla presente compravendita con eventuali debiti del Venditore nei propri confronti.

7.6. Il Contratto supera ogni precedente accordo scritto o verbale intercorso tra le parti con riguardo alla materia che ne forma oggetto e potrà essere modificato solamente per iscritto.

 

Art. 8. - Clausola arbitrale e Norme di diritto applicabili.

8.1. Tutte le controversie relative o connesse o che possano derivare dalle presenti Condizioni e/o dal Contratto, anche di natura non contrattuale, saranno risolte in modo amichevole mediante trattative dirette in buona fede tra le parti; ove un accordo amichevole non si dimostri raggiungibile entro un ragionevole lasso di tempo, ogni tale controversia sarà risolta definitivamente ed in via esclusiva mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano, da un Collegio di tre arbitri nominati in conformità di detto Regolamento. La sede dell’arbitrato sarà Rimini. La lingua dell’arbitrato sarà quella delle presenti Condizioni.

8.2. In parziale deroga a quanto precede, è fatta salva la facoltà del Venditore di agire davanti al Foro del luogo in cui esso ha sede, oppure davanti al Foro del luogo in cui ha sede il Compratore o a qualsiasi altro Foro avente giurisdizione nei confronti del Compratore, sia per provvedimenti cautelari e/o urgenti (tra i quali, a titolo meramente esemplificativo, le azioni per esecuzione di garanzie relative al Contratto), sia per il giudizio di merito, a condizione tuttavia, in quest’ultimo caso, che il Compratore non abbia precedentemente presentato domanda d’arbitrato. L’eventuale invalidità del presente art. 8.2 non potrà inficiare in alcun modo l’articolo 8.1.

8.3. Il Contratto è regolato dalla legge italiana (con conseguente applicazione delle disposizioni della Convenzione di Vienna dell’11 aprile 1980 sui contratti di vendita internazionale di beni mobili, nella misura in cui non derogate di fatto dalle clausole del Contratto).

 

 

 

Il Compratore, ai sensi della legge applicabile, approva specificamente le clausole contenute nei precedenti artt. 1 (Ambito di applicazione delle Condizioni e recesso. Conclusione ed entrata in vigore del Contratto e delle Condizioni. Conclusione in forma telematica o telefonica. Rinuncia. Recesso. Oggetto); 2 (Prezzo. Pagamento del prezzo. Interessi. Contestazioni. Decadenza dal beneficio del termine. Sospensione. Risoluzione. Penali); 3 (Termini di consegna. Esclusione responsabilità del Venditore. Assicurazione. Trasporto); 4 (Periodo di garanzia, termini per la restituzione, contenuto della garanzia e limitazione di responsabilità, termini per la denuncia dei vizi, esclusione di ulteriori rimedi); 5 (Penalità eventualmente a carico del Venditore e limitazioni di responsabilità); 6 (Obbligazioni del Compratore. Utilizzo dei Codici identificativi. Rinuncia. Riservatezza. Esclusione di responsabilità in merito alle Informazioni e indicazioni presenti sul sito del Venditore. Divieto di concorrenza. Impegno relativo a dipendenti e soci. Manleva); 7 (Forza maggiore. Eventi che alterino l’equilibrio economico del Contratto. Imposte e tasse. Divieto di cessione del Contratto. Cessione dei crediti. Rinunzia alla compensazione. Forma scritta); 8 (Norme di diritto applicabili. Foro competente. Arbitrato).

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